Si allega il testo della legge regionale approvata ieri in Consiglio regionale con la quale vengono apportate importanti novità nella norma quadro in materia di caccia della Liguria (LR 29/1994).

All’articolo 1 viene corretto un refuso e vengono passate alla Regione competenze che ancora per errore sulla legge erano attribuite alle Province nonostante la riforma dello scorso anno.

All’articolo 2 viene disposto che nel calendario venatorio regionale non sia più prevista la regolamentazione dell’addestramento cani.

All’articolo 3 viene disciplinato il foraggiamento finalizzato al controllo diretto e indiretto del cinghiale.

All’articolo 4 vengono modificate le modalità di annotazione del tesserino regionale e viene disposto che i capi di migratoria ancora per questa stagione in Liguria si annotano a fine giornata.

All’articolo 5 viene disposto che le commissioni regionali per il conseguimento dell’abilitazione venatoria saranno più di una (almeno una per territorio provinciale).

All’articolo 6 viene introdotta la definizione di carrozzabilità delle strade dalle quali tenere le distanze per l’esercizio venatorio.

All’articolo 7 viene introdotta una sanzione per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria e viene disposto che sia la Regione ad occuparsi di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di caccia, compresa la notifica delle stesse.

All’articolo 8 viene prevista la dichiarazione d’urgenza che consente alla norma di entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale e non dopo 15 giorni.

legge-caccia-2016